sabato 8 settembre 2007

Procedura civ.: Eccezione di incompetenza per territorio.

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A cura di:Dott.
Marco Scaccabarozzi


INDICE
1. Premessa
2.Proposizione dell'eccezione
3.Requisiti dell'eccezione di incompetenza per territorio

A)indicazione del giudice ritenuto competente
B) contestazione di tutti i criteri di collegamento prospettabili
C)subordinazione della domanda nel merito al rigetto dell'eccezione di incompetenza
4. Conclusioni


1. Premessa

Il problema di fondo che è alla base della presente relazione, concerne gli aspetti essenziali a fondamento di una corretta contestazione dell'incompetenza per territorio del giudice adito.

Non è certo infrequente che il giudice si trovi a valutare un'eccezione d'incompetenza per territorio; altrettanto non infrequenti, però, sono i casi in cui lo stesso organo giudicante si veda costretto a rigettare l'eccezione in quanto non correttamente proposta. Malgrado quello che si possa pensare a primo acchito circa l'istituto giuridico in esame, la proposizione di un'eccezione d'incompetenza per territorio è un'incombenza più ardua di quanto si immagini.


Il lavoro che quindi mi accingo a esporre, può essere d'aiuto a coloro che intendano presentare tale eccezione in modo esaustivo, senza incorrere, pertanto, in contestazioni avversarie che potrebbero portare al rigetto dell'istanza promossa.


2. Proposizione dell'eccezione

L'art. 38 c.p.c. distingue tra i casi di competenza territoriale inderogabile e derogabile.


Per la prima ipotesi, lo stesso articolo al comma I prevede che
l'incompetenza per territorio debba essere rilevata "(…) anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione".


In merito, si sono verificati dubbi interpretativi in relazione alla succitata disposizione; in particolare, ci si è domandato se il limite preclusivo in questione dovesse intendersi come immediatamente precedente all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., o immediatamente successivo.


La dottrina dominante comunque, ritiene che la barriera scatti con l'esaurimento dell'udienza di trattazione e non dopo quella di prima comparizione prevista dall'art. 180 c.p.c.


La seconda ipotesi invece è quella della cosiddetta competenza derogabile o semplice, per la quale, il comma II dell'art. 38 c.p.c. prevede che debba essere "(…) eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta".

Da quanto ora esposto, lampante emerge la differenza tra le due fattispecie. In quest'ultima, la preclusione è cronologicamente
anteriore rispetto a quella esaminata in precedenza. Qua non si
parla più di esaurimento dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.,
ma, a pena di decadenza è bene ricordarlo, necessariamente
l'eccezione deve essere sollevata nella comparsa di risposta quindi
nel temine massimo di venti giorni prima dell'udienza di prima
comparizione. Tuttavia il rigore della norma ora citata viene
"ammorbidito" se confrontato con il comma II dell'art. 180 c.p.c.
così come modificato dalla legge 20.12.1995 n. 534 che impone al
giudice di assegnare al convenuto un termine perentorio non
inferiore a venti giorni prima dell'udienza di trattazione per
proporre le eccezioni processuali (l'eccezione d'incompetenza per
territorio è una di queste), e di merito non rilevabili
d'ufficio.


Effettuata un'opportuna comparazione tra le due norme
obiettivamente si dovrebbe concludere nel senso di ammettere la
proponibilità dell'eccezione fino ai venti giorni precedenti
l'udienza di trattazione.


3. Requisiti dell'eccezione di incompetenza
per territorio


A) L'indicazione del giudice ritenuto competente


L'articolo 38 II comma c.p.c., dispone che "L'eccezione si ha
come non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la
parte ritiene competente".


La grande importanza dell'inciso appena esposto, la si desume già
dal tenore letterale della norma; infatti è ben evidente la volontà
del legislatore di subordinare l'ammissibilità di tale eccezione
all'indicazione da parte di chi la solleva del giudice ritenuto
competente. Sul punto quindi non sorgono particolari problemi. Le
difficoltà potrebbero delinearsi invece, qualora venga presentata
un'eccezione contenente l'indicazione di una pluralità di fori
concorrenti. In questo caso si deve ritenere la stessa comunque
conforme al dettato normativo?


A rigor di logica inevitabilmente si dovrebbe propendere per una
ammissibilità di tale ipotesi. Coerentemente a questa affermazione
si è schierata anche la giurisprudenza, definendo che una corretta
indicazione dell'organo giudiziario competente a decidere la causa
può riguardare una pluralità di fori competenti (Vedi Cass. Civ.
12.1.76 n. 74).


Altro quesito che può delinearsi è quello riguardante
l'ammissibilità di un'inesatta eccezione indicante il giudice
ritenuto competente. Anche qui la soluzione viene prospettata dalla
giurisprudenza; la Suprema Corte infatti, ha statuito che
un'eccezione di incompetenza per territorio è correttamente
formulata se contiene: "l'indicazione del giudice ritenuto
competente, indipendentemente dal fatto che esso lo sia, spettando
al giudicante di correggere eventualmente l'individuazione del
giudice "ad quem"(Vedi Cass. Civ. 7.1.70 n. 36).


Sempre al secondo comma dell'art. 38 c.p.c., è prevista la
possibilità che le parti (costituite), accettino la competenza del
nuovo giudice indicato. In questo caso non v'è dubbio alcuno che
l'autorità a conoscere della causa spetti al giudice indicato da
parte convenuta, seguendo il meccanismo della translatio judicii.
Una volta preso atto di tale adesione delle parti quindi, il giudice
(erroneamente) adito non può valutare o meno la sua stessa
competenza ma deve limitarsi a pronunciare un'ordinanza di
cancellazione della causa dal ruolo; ogni decisione in merito,
quindi, spetterà al nuovo giudice presso il quale la controversia
verrà trasferita.


B) Contestazione di tutti i criteri di collegamento
prospettabili


Tale requisito, al pari della necessaria indicazione del giudice
competente sopra riportato, costituisce presupposto necessario per
l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per
territorio.


Tuttavia, mentre il primo è disposto espressamente dal
legislatore, il secondo è stato concepito dalla giurisprudenza ed
ormai cristallizzato, forte di essere stato oggetto di numerosissime
pronunce che lo legittimano ormai a pieno titolo.


Il convenuto eccipiente ha, infatti, secondo il principio
generale dell'onere della prova, il dovere della contestazione; ma
il fatto di criticare genericamente la competenza del giudice adito,
anche se la critica è supportata dall'indicazione del giudice
ritenuto competente, non basta.


Come sopra accennato, obbligo del convenuto è quello, pertanto,
di dover contestare in maniera completa e dettagliata la competenza
del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento
prospettabile nel caso concreto.


Un esempio pratico può chiarire quanto appena esplicato. Si ponga
la situazione di una causa relativa a diritti di obbligazione; può
accadere che il convenuto nella sua eccezione contesti i criteri di
collegamento di cui agli articoli 18 c.p.c. (foro generale delle
persone fisiche), 19 c.p.c. (foro generale delle persone
giuridiche), ma "dimentichi" o non prenda in considerazione in
maniera completa e dettagliata quello di cui all'art. 20 c.p.c.
(foro facoltativo per le cause relativi a diritti di obbligazione).
In tal caso, la stessa eccezione non potrà venire accolta, e la
causa dovrà ritenersi radicata presso il giudice adito, come
espressamente statuito dalla Suprema Corte: "Nelle cause relative a
diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza
per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la
competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi
e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e
20 c.p.c., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata
presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non
contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in
concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da
considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo
stesso convenuto, giacchè l'indagine sul verificarsi di tale
concidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del
suddetto convenuto in tal senso" (Così Cass. Civ. 23.4.99 n.
248).


C) Subordinazione della domanda nel merito al rigetto
dell'eccezione di incompetenza


Ulteriore requisito che sta alla base dell'istituto giuridico in
esame è infine quello della necessaria mancanza di richieste (sul
merito), inconciliabili con l'eccezione proposta.


In buona sostanza, il presupposto in questione rivela il fatto
che il convenuto, deve far dipendere l'accettazione delle domande
inserite nella sua comparsa di costituzione al diniego da parte
dell'organo giudicante dell'accoglimento dell'eccezione di
incompetenza per territorio nella stessa sede formulata.


Ragioni logiche stanno alla base di questo principio; è chiaro
infatti che non si può chiedere che il giudice ad esempio, condanni
alla restituzione di una somma di denaro un soggetto se si eccepisce
che lo stesso giudice sia incompetente a valutare ciò che gli si
chiede. Pertanto, l'unico modo per ottemperare a questa regola è
appunto quello di subordinare le proprie domande al fatto che
l'eccezione venga respinta.


A suffragare tale tesi è la Corte di Cassazione: "la questione di
competenza ha natura assolutamente pregiudiziale e, pertanto, vi è
una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la
richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica
necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della
potestas iudicandi del giudice adito) e la proposizione di una
eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo
nella ipotesi di pronuncia favorevole alla parte che l'ha sollevata.
Nei casi in cui la eccezione di incompetenza sia stata formulata nei
detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta"
(Così Cass. Civ. 30.1.95 n. 1077).


4. Conclusioni.


Da quanto si è visto finora, sollevare un'eccezione di
incompetenza per territorio è ben altra cosa che contestare
genericamente il giudice adito da controparte.


Necessariamente vengono in gioco problemi di vario tipo: la
tempestività circa la presentazione della stessa con conseguenti
barriere preclusive particolarmente rigorose; requisiti di
ammissibilità importanti, soprattutto se consideriamo che derivano
da matrice giurisprudenziale e non legislativa.


In conclusione, quindi, di fronte ad un istituto così utilizzato,
che presenta tuttavia alcune imperfezioni e sbavature (mi riferisco
ad esempio al problema di coordinamento normativo tra l'art. 38 e
180 c.p.c.), sarebbe d'auspicio un intervento legislativo che
colmasse queste incertezze.